RegolamentoSez. II

Art. 22

In vigore dal 11 dic 1897
Non sarà concessa la nomina sopradetta a chi non avrà conseguito da due anni la laurea in medicina e chirurgia e non dimostrerà, coi titoli presentati, di avere una sufficiente coltura nelle discipline igieniche e provata abilità nell'esercizio pratico della medicina, chirurgia ed ostetricia. Non sarà più ammesso quel medico che avesse dimostrato di non aver attitudine alla vita di mare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-22

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