RegolamentoSez. II

Art. 17

In vigore dal 7 dic 1898
Le latrine per i passeggieri di 3ª classe, raggruppate in almeno due casotti ben separati, dei quali uno riservato ad uso delle donne, saranno costruite secondo sistemi che a giudizio della Commissione di visita siano igienici o convenienti. Ogni casotto potrà contenere un collettore comune con più posti, divisi l'uno dall'altro da un tavolato alto circa 60 centimetri, e dovrà avere possibilmente un paravento in lamiera presso la porta. Le latrine dovranno essere ben ventilate o munite di un getto d'acqua continuo con solido e stabile scaricatore fuori bordo. I posti dovranno essere almeno due sui piroscafi che imbarcano fino a 100 passeggieri e si aumenteranno di due ogni 150 passeggieri di più, destinandone un numero proporzionale per le donne.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-17

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Art. 17 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo