Regolamento›Sez. II
Art. 19
In vigore dal 11 dic 1897
Il capitano dovrà tenere affissi a bordo in luogo a tutti visibile:
a) un esemplare del presente regolamento;
b) un esemplare della legge sull'emigrazione e del relativo regolamento;
c) una tabella su cui siano trascritti gli articoli 88, 92, 94, 96, 97, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459 e 460 del codice per la marina mercantile, nonché gli articoli 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 e 589 del codice di commercio;
d) il regolamento di servizio interno che avesse stimato di compilare e che ogni passeggiere dovrà osservare durante il viaggio.
Tale regolamento dovrà essere compilato di concerto col Commissario del Governo;
e) diversi esemplari a stampa, in grande formato, della tabella dei viveri, collocati nei punti che saranno determinati dalla Commissione di visita;
f) un quadro indicante il numero dei passeggieri dei quali a senso degli ed 81 il piroscafo è capace e quello dei passeggieri imbarcati alla partenza e nei successivi scali, divisi per classe e per piazze sanitarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-19