RegolamentoSez. II

Art. 19

In vigore dal 11 dic 1897
Il capitano dovrà tenere affissi a bordo in luogo a tutti visibile: a) un esemplare del presente regolamento; b) un esemplare della legge sull'emigrazione e del relativo regolamento; c) una tabella su cui siano trascritti gli articoli 88, 92, 94, 96, 97, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459 e 460 del codice per la marina mercantile, nonché gli articoli 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588 e 589 del codice di commercio; d) il regolamento di servizio interno che avesse stimato di compilare e che ogni passeggiere dovrà osservare durante il viaggio. Tale regolamento dovrà essere compilato di concerto col Commissario del Governo; e) diversi esemplari a stampa, in grande formato, della tabella dei viveri, collocati nei punti che saranno determinati dalla Commissione di visita; f) un quadro indicante il numero dei passeggieri dei quali a senso degli ed 81 il piroscafo è capace e quello dei passeggieri imbarcati alla partenza e nei successivi scali, divisi per classe e per piazze sanitarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-19

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Art. 19 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo