RegolamentoSez. II

Art. 16

In vigore dal 7 dic 1898
In ogni piroscafo che imbarca più di cinquanta passeggieri dovranno essere sempre due locali ad uso di infermeria, uno per gli uomini e l'altro per le donne, situati in coperta o nel corridoio superiore, convenientemente adattati e ventilati, divisi completamente dai locali di alloggio, e capaci di ricoverare almeno il quattro per cento dei passeggieri di 3ª classe, tenuto conto che per ogni passeggiato ivi ricoverato è assegnato uno spazio non minore di m. c. 8,50. È però in facoltà del capitano di far montare, alla partenza, soltanto la metà delle cuccette prescritte, salvo a collocare poi a posto le rimanenti in caso di bisogno. Deve esservi pure, per uso di ambulatorio od eventualmente per sala di operazione, un locale o camerino speciale bene illuminato, di ampiezza tale da potervi collocare un lettuccio inclinato, delle dimensioni all'incirca di una cuccetta, attorno al quale si possa girare liberamente. Annessi a ciascuna infermeria vi saranno inoltre un camerino da bagno ed una latrina speciale per uso soltanto degli ammalati, costruita con tutte le regole d'arte e d'igiene. Quando ragioni speciali non permettessero di costruire latrine stabili, la Commissione di visita potrà, in via eccezionale, ammettere latrine portatili che corrispondano interamente alle esigenze dell'igiene. Le cuccette saranno collocate in modo che uno dei lati lunghi m. 1,80 sia adiacente al corridoio di passaggio e perciò direttamente accessibile. I passaggi fra le cuccette avranno una larghezza non minore di un metro.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-16

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Art. 16 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo