RegolamentoSez. II

Art. 21

In vigore dal 11 dic 1897
I medici di bordo saranno designati, salvo l'approvazione del prefetto, dall'armatore del piroscafo sul quale sono chiamati a prestare servizio, e saranno scelti fra coloro che il Ministero dell'Interno avrà ammessi, in seguito alla produzione dei seguenti documenti, ad esercitare il detto ufficio: 1. Atto di nascita; 2. Certificato di cittadinanza italiana; 3. Certificato di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato da una Università del Regno; 4. Certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza e di data recente; 5. Certificato penale di data non anteriore a tre mesi; 6. Certificato di sana e robusta costituzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-21

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Art. 21 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo