Regolamento›Sez. II
Art. 21
In vigore dal 11 dic 1897
I medici di bordo saranno designati, salvo l'approvazione del prefetto, dall'armatore del piroscafo sul quale sono chiamati a prestare servizio, e saranno scelti fra coloro che il Ministero dell'Interno avrà ammessi, in seguito alla produzione dei seguenti documenti, ad esercitare il detto ufficio:
1. Atto di nascita;
2. Certificato di cittadinanza italiana;
3. Certificato di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato da una Università del Regno;
4. Certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza e di data recente;
5. Certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
6. Certificato di sana e robusta costituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-21