Regolamento›Sez. II
Art. 24
In vigore dal 7 dic 1898
Non sono ammessi sui piroscafi nazionali medici di bordo di nazionalità estera.
I medici di bordo prendono parte alla stipulazione del contratto d'arruolamento e sono inscritti nel ruolo d'equipaggio.
Sui piroscafi esteri che trasportano passeggieri italiani imbarcati in un porto dello Stato dovrà sempre trovasi un medico di bordo che sia cittadino italiano e sia nominato nel modo indicato all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-24