Art. 24
RegolamentoSez. II

Art. 24

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In vigore dal 7 dic 1898
Non sono ammessi sui piroscafi nazionali medici di bordo di nazionalità estera. I medici di bordo prendono parte alla stipulazione del contratto d'arruolamento e sono inscritti nel ruolo d'equipaggio. Sui piroscafi esteri che trasportano passeggieri italiani imbarcati in un porto dello Stato dovrà sempre trovasi un medico di bordo che sia cittadino italiano e sia nominato nel modo indicato all'.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-24