RegolamentoSez. II

Art. 28

In vigore dal 11 dic 1897
I medici di bordo pei quali fosse rilevata negligenza o colpa nell'esercizio delle loro funzioni, saranno dal Ministero dell'Interno radiati dall'elenco degli autorizzati a prestar servizio a bordo, senza pregiudizio di altre pene sancite dalle vigenti leggi. Ove il medico di bordo abbandoni senza la debita autorizzazione il servizio durante il viaggio per cui è impegnato, oltre ad essere dichiarato disertore, a norma del codice per la marina mercantile, sarà radiato dall'elenco dei medici autorizzati a prestar servizio a bordo, salvo il risarcimento dei danni a cui potrà essere chiamato dagli interessati. In caso di malattia infettiva sviluppatasi a bordo, la mancata denunzia di essa o la trascurata assistenza agl'infermi, o la mancata attivazione delle misure profilattiche saranno punite a tenore degli della legge sanitaria 22 dicembre 1888, salvo le pene maggiori sancite dalla legge penale sulla sanità marittima. In caso di malattia infettiva, a carattere epidemico, sviluppatasi a bordo, è applicabile a favore della famiglia del medico il disposto della legge 22 luglio 1868.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-28

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Art. 28 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo