Regolamento›Sez. II
Art. 25
In vigore dal 11 dic 1897
I medici di bordo e sopratutto quelli che viaggiano sui piroscafi che trasportano emigranti, oltre a prestare gratuitamente l'assistenza medica e chirurgica a tutte le persone imbarcate sulla nave, devono ancora vigilare come ufficiali sanitari governativi, perché siano, sotto ogni riguardo, conservate le buone condizioni igieniche sui piroscafi stessi.
Essi dovranno sopratutto assicurarsi della scrupolosa esecuzione delle presenti prescrizioni:
a) che i viveri distribuiti ai passeggieri sieno di buona qualità, ben conservati e preparati e corrispondenti per quantità a quella stabilita dalla tabella annessa al presente regolamento;
b) che sia posta gratuitamente a disposizione acqua sicura da ogni inquinamento, distribuita in modo da eliminare ogni possibilità di trasmissione di malattie e in ragione di almeno cinque litri al giorno per ciascun passeggiero;
c) che ove sorga dubbio circa la buona qualità dell'acqua potabile caricata alla partenza o sospetto della possibilità del suo inquinamento durante la traversata, sia tale acqua sterilizzata coll'ebollizione o, in casi speciali, sostituita con acqua fornita dal distillatore fino a tanto che in località adatta il capitano della nave possa procurarsene della buona, facendo prima gettare la prima in mare e disinfettare accuratamente i serbatoi;
d) che il piroscafo sia tenuto in uno stato di permanente pulizia e specialmente le latrine siano ripetutamente in ogni parte nettate e disinfettate;
e) che gli alloggi dei passeggieri e dell'equipaggio siano tenuti in perfetta condizione di salubrità, ed in caso si manifesti in alcuno di questi malattia contagiosa trasmissibile, si sottopongano a disinfezione, giusta le istruzioni ministeriali;
f) che ogni giorno i locali d'alloggio, mentre i passeggieri stanno in coperta, siano diligentemente ripuliti, ne siano spazzati i pavimenti con segatura, alla quale si mescoleranno, occorrendo, dei disinfettanti, oppure lavati diligentemente e asciugati.
g) che sempre quando si manifestino casi di malattia infettiva o sospetti di esserlo, tutte le biancherie e gli oggetti di uso personale e domestico venuti in rapporto cogli ammalati siano immediatamente disinfettati e lavati, dopo l'uso, se non distrutti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-25