RegolamentoSez. II

Art. 12

In vigore dal 11 dic 1897
Non sarà permessa la sistemazione di cuccette nelle adiacenze dei locali delle macchine e delle caldaie, se non ad una distanza tale che non possa derivarne danno alla salute dei passeggieri. Nello stabilire questa distanza si deve, caso per caso, aver riguardo all'altezza del corridoio, all'ampiezza dei boccaporti e di altre aperture, alla disposizione delle cuccette ed al maggiore o minore rivestimento di materiali refrattari contro le pareti od all'esistenza di controparatie che attenuino l'irradiazione del calore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-12

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Art. 12 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo