Regolamento›Sez. II
Art. 7
In vigore dal 11 dic 1897
Ogni passeggiero alloggiato nelle toghe, nei casseri e nel primo corridoio superiore dei piroscafi dovrà avere a sua disposizione almeno metri cubi 2,50 di spazio. Nel computo dello spazio, l'altezza media sarà misurata fra la faccia superiore del tavolato del ponte inferiore e la faccia superiore dei bagli del ponte superiore, se il piroscafo è a scafo di ferro, o la faccia inferiore di detti bagli, se a scafo di legno; e non sarà tenuto conto della porzione di altezza eccedente i metri 2,50.
Se il piroscafo avesse un secondo corridoio, è assegnato a ciascun passeggiere che ivi alloggi lo spazio sopra stabilito, aumentato del dieci per %.
Nonostante quanto è sopra disposto e qualunque sia il numero dei posti risultanti in base alla capacità interna, è vietato l'imbarco di un numero di passeggieri di 3ª classe che sia tale da ingombrare soverchiamente la coverta del piroscafo. Perciò ad ogni passeggiero di 3ª classe deve corrispondere uno spazio di metri quadrati 0,45 di area libera del ponte scoverto, compresi in detta area i casseri, le tughe delle casette e la sopracoperta (qualora il piroscafo ne abbia). I casseri però, le tughe delle casette e la sopracoperta dovranno essere, affinché passano venire computati nel senso sopraindicato, solidamente costrutti ed essere muniti di ringhiere robustamente fissate.
Resta inteso peraltro che dal computo dello spazio libero dovranno essere dedotti gli spazi assegnati ai passeggieri di 1ª e di 2ª classe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-7