RegolamentoSez. II

Art. 34

In vigore dal 11 dic 1897
Gli effetti letterecci e di uso personale che non siano del tutto puliti si sottoporranno a disinfezione prima dell'imbarco. Sono esclusi dall'obbligo della disinfezione gli effetti che il passeggiero non porta con sè nei corridoi per uso personale durante la traversata, e sono invece depositati nell'apposito locale nella stiva rinchiusi in casse. Gli emigranti dovranno essere avviati al porto di imbarco abbastanza in tempo perché si possa procedere alla disinfezione degli effetti ed al bagno di pulizia indicati nel seguente articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-34

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Art. 34 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo