RegolamentoSez. II

Art. 38

In vigore dal 11 dic 1897
Ai ragazzi maggiori di quattro anni e minori di dieci sarà computata mezza razione, ai minori di quattro anni, eccetto i lattanti, un quarto di razione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-38

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Art. 38 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo