RegolamentoSez. II

Art. 40

In vigore dal 11 dic 1897
L'acqua per provvista di bordo, provveduta alla partenza da origine non sospetta d'inquinamento, dovrà essere in quantità sufficiente in proporzione al numero delle persone imbarcate, in modo che, tenuto conto della più lunga durata probabile del viaggio e della quantità che può essere fornita dal distillatore, si disponga in navigazione della quantità d'acqua necessaria in ragione di cinque litri per passeggiero e per giornata. Essa sarà immagazzinata in serbatoi garantiti da ogni possibilità di alterazione durante tutta la traversata e protetti, il più che sia possibile, dall'influenza della temperatura elevata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-40

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