RegolamentoSez. II

Art. 42

In vigore dal 7 dic 1898
Oltre alle casse d'acqua in coperta pel dissetamento, dei passeggieri, se ne dovranno collocare altre minori, della capacità da 25 a 30 litri ciascuna, in ogni locale del corridoio superiore, a disposizione dei passeggieri durante la notte o quando per circostanze di tempo cattivo non possano salire in coperta. Affinché tali casse possano servire anche per i passeggieri alloggiati nel corridoio inferiore, dovranno essere collocate presso le scale che vi danno accesso. È vietata l'applicazione dei succhiatoi alle dette casse, dovendosi provvedere alla distribuzione dell'acqua mediante rubinetti automatici, convenientemente collocati.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-42

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Art. 42 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo