Regolamento›Sez. II
Art. 42
In vigore dal 7 dic 1898
Oltre alle casse d'acqua in coperta pel dissetamento, dei passeggieri, se ne dovranno collocare altre minori, della capacità da 25 a 30 litri ciascuna, in ogni locale del corridoio superiore, a disposizione dei passeggieri durante la notte o quando per circostanze di tempo cattivo non possano salire in coperta. Affinché tali casse possano servire anche per i passeggieri alloggiati nel corridoio inferiore, dovranno essere collocate presso le scale che vi danno accesso.
È vietata l'applicazione dei succhiatoi alle dette casse, dovendosi provvedere alla distribuzione dell'acqua mediante rubinetti automatici, convenientemente collocati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-42