RegolamentoSez. II

Art. 46

In vigore dal 11 dic 1897
I piroscafi che hanno subito con esito favorevole l'ispezione di cui agli articoli precedenti, ogni volta che intraprendono un viaggio di lunga navigazione pel trasporto di passeggieri in numero maggiore di quello determinato dall' del presente regolamento, sono sottoposti a due visite, di cui una preliminare o preparatoria e l'altra definitiva o di partenza, intese ad accertare che i piroscafi stessi si trovino nelle condizioni prescritte da questo regolamento in riguardo all'assetto interno, alla provvista dei viveri e ad ogni altra cautela opportuna. È applicabile anche a queste visite il disposto dall'alinea del precedente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-46

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Art. 46 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo