Regolamento›Sez. II
Art. 50
In vigore dal 11 dic 1897
Tanto in occasione della ispezione speciale quanto in occasione delle due visite di cui nei precedenti articoli, il capitano del piroscafo ed i suoi dipendenti devono fornire alle Commissioni tutte le notizie che fossero loro domandate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-50