RegolamentoSez. II

Art. 52

In vigore dal 11 dic 1897
La Commissione, quando lo creda necessario, farà intervenire, per mezzo del capitano di porto, un perito tecnico allo scopo di accertare nel bastimento in partenza la solidità delle cuccette e delle scale, la stabilità delle paratie, delle latrine, delle stalle e delle ringhiere, o per altri accertamenti non previsti. Le spese per tali periti, ai quali sarà corrisposto un onorario di lire trenta, vanno a carico del bastimento. I periti devono rilasciare al presidente della Commissione una dichiarazione in doppio originale degli accertamenti fatti, la quale è unita al processo verbale della visita. Il parere dei periti non vincola il giudizio della Commissione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-52

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