RegolamentoSez. II

Art. 57

In vigore dal 11 dic 1897
La Commissione deve invigilare e provvedere che il bastimento abbia imbarcato, prima di partire, il bagaglio dei passeggieri, curando che agli stessi sia dato uno scontrino indicante il numero posto sul bagaglio. Se alcuno dei passeggieri deve per una causa qualunque essere lasciato a terra, la Commissione provvederà possibilmente per lo sbarco del suo bagaglio. Qualora per ritardi ferroviarii od altra causa alcuni passeggeri dovessero partire senza il bagaglio, sarà compilato un elenco dei loro nomi coll'indicazione speciale per ciascuno dell'agente di emigrazione o di altra persona che si obblighi di fare la spedizione del bagaglio con piroscafi di prossima partenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-57

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Art. 57 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo