RegolamentoSez. II

Art. 58

In vigore dal 11 dic 1897
La Commissione deve anche accertarsi che i passeggieri, nel salire a bordo, abbiano il biglietto d'imbarco, che sopra di esso sia segnato il numero delle cuccette e quello delle razioni che loro spettano in base alle vigenti disposizioni, e che ogni passeggiero sia informato degli scali che sarà per fare il piroscafo e della durata approssimativa del viaggio che sta per intraprendere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-58

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Art. 58 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo