Regolamento›Sez. II
Art. 62
In vigore dal 11 dic 1897
Se la visita dei passeggieri viene fatta a terra in apposito locale, la Commissione non deve permettere che alcun estraneo al servizio rimanga, durante l'imbarco dei passeggieri stessi, nella sala dov'essa è adunata, ed ammetterà soltanto l'intervento dell'armatore e dell'agente di emigrazione, o di chi li rappresenta, nonché degli agenti consolari.
Durante lo stesso tempo non potranno accedere a bordo persone estranee, salve le eccezioni che la Commissione crederà di ammettere, caso per caso, sotto la sua responsabilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-62