RegolamentoSez. II

Art. 62

In vigore dal 11 dic 1897
Se la visita dei passeggieri viene fatta a terra in apposito locale, la Commissione non deve permettere che alcun estraneo al servizio rimanga, durante l'imbarco dei passeggieri stessi, nella sala dov'essa è adunata, ed ammetterà soltanto l'intervento dell'armatore e dell'agente di emigrazione, o di chi li rappresenta, nonché degli agenti consolari. Durante lo stesso tempo non potranno accedere a bordo persone estranee, salve le eccezioni che la Commissione crederà di ammettere, caso per caso, sotto la sua responsabilità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-62

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Art. 62 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo