Regolamento›Sez. II
Art. 66
In vigore dal 11 dic 1897
Non sarà permessa la partenza del piroscafo senza l'assenso unanime della Commissione, che deve risultare dall'apposito verbale.
Qualora la Commissione deliberi di sospenderne la partenza, dove specificarne le ragioni del processo verbale stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-66