Regolamento›Sez. II
Art. 70
In vigore dal 11 dic 1897
Sui piroscafi addetti a viaggi di lunga navigazione che trasportino più di 300 emigranti potrà essere imbarcato, coll'ufficio di Commissario governativo, un funzionario scelto fra gli impiegati delle capitanerie di porto o fra gli ufficiali dei corpi della regia marina in attività di servizio od in posizione ausiliaria.
Il Commissario governativo veglierà che non siano apportate abusive modificazioni nell'assetto interno del bastimento e ne siano eliminati gli inconvenienti che si manifestassero; curerà d'impedire che negli scali intermedi siano imbarcati passeggieri in numero maggiore delle piazze disponibili; e vigilerà alla scrupolosa osservanza, da parte del capitano, dei medici e dell'equipaggio, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari.
Egli terrà un giornale nel quale annoterà le disposizioni date, gl'inconvenienti rilevati, le contravvenzioni accertate, i reclami ricevuti e le proposte di miglioramenti che l'esperienza gli suggerisse.
All'arrivo nel porto estero di destinazione e durante la sua permanenza in esso, il Commissario coadiuverà il R. Agente consolare in tutto quanto può concernere il servizio d'imbarco e sbarco degli emigranti.
Al Commissario governativo competeranno, a carico dell'armatore, il trattamento di prima classe ed una indennità giornaliera di lire cinque, tanto pel viaggio di andata quanto per quello di ritorno. Nel caso che il piroscafo non ritornasse in Italia, l'armatore dovrà pure provvedere al suo mantenimento durante il soggiorno a terra in attesa d'imbarco ed al suo rimpatrio mediante passaggio in 1ª classe sopra un piroscafo postale.
Storico versioni
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