RegolamentoSez. II

Art. 67

In vigore dal 11 dic 1897
In caso di contestazioni per ragioni sanitarie, i singoli membri della Commissione dovranno motivare sul verbale per iscritto il loro voto e ne sarà riferito al Prefetto, il quale deciderà, senza ritardo, udito il parere del medico provinciale e del Capo dell'ufficio di porto. Se la contestazione avesse luogo per altre ragioni diverse dalle sanitarie, la decisione della controversia spetterà al capitano di porto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-67

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Art. 67 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo