Regolamento›Sez. II
Art. 72
In vigore dal 11 dic 1897
Se gli emigranti, all'arrivo in uno scalo d'America, venissero trasbordati per essere condotti in più lontana località, le spese pel mantenimento dei medesimi in attesa dell'imbarco sul secondo piroscafo saranno a carico dell'armatore del primo piroscafo che li ha imbarcati in un porto dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-72