Regolamento›Sez. III
Art. 74
In vigore dal 11 dic 1897
Spetta direttamente all'ufficio del porto da cui parte il bastimento con passeggieri per breve navigazione di vigilare affinché venga osservata la regola stabilita dal precedente articolo.
Il numero dei passeggieri che ciascun bastimento potrà trasportare a seconda delle stagioni risulterà da verbale redatto dall'autorità marittima, nel quale saranno indicate le dimensioni dei singoli spazi determinanti il numero stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-74