Regolamento›Sez. III
Art. 73
In vigore dal 11 dic 1897
I bastimenti a vela e a vapore che trasportano passeggieri per breve navigazione potranno imbarcare nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre un passeggiere per ogni metro quadrato di superficie libera del ponte scoverto, dei casseri, e delle tughe, aumentati della superficie libera dei corridoi e di tutti gli altri locali coperti esistenti, le cui altezze misurate dal disopra del tavolato del ponte al disopra dei bagli risultino di metri 1,80 (uno e ottanta centimetri) o più.
Negli altri cinque mesi dell'anno un passeggiere soltanto per ogni metro quadrato di superficie libera dei corridoi e di tutti gli altri locali coperti, la cui altezza misurata come sopra, risulti di metri 1,80 (uno e ottanta centimetri) o più.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-73