Regolamento›Sez. II
Art. 68
In vigore dal 11 dic 1897
La cauzione che secondo l'art. 91 del codice per la marina mercantile devono dare i capitani dè bastimenti esteri che imbarcano passeggieri nello Stato per viaggi di lunga navigazione, a fine di garantire lo adempimento delle prescrizioni tutte di questo regolamento relative al trasporto dei passeggieri, e la esecuzione degli obblighi assunti dai capitani od armatori dei suddetti bastimenti esteri verso gli stessi passeggieri, potrà consistere in una malleveria da prestarsi nelle forme di legge nanti all'autorità marittima del luogo, e che sia sotto aspetto idonea, a giudizio della suddetta autorità, per una somma uguale al montare dè noli riscossi dal capitano da tutti i passeggieri imbarcati, salvo il rimborso di ogni altro danno od interesse quando ne sia il caso.
La cauzione come sopra prestata resta sciolta di pien diritto quando, trascorsi quattro mesi dal giorno dell'arrivo al porto di destinazione, e se deve toccare porti intermedi, dall'arrivo all'ultimo porto di destinazione, non vi siano stati reclami dei passeggieri.
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