Regolamento›Sez. II
Art. 65
In vigore dal 11 dic 1897
Ultimato l'imbarco dei passeggieri e praticate le prescritte verificazioni, la Commissione completerà il processo verbale in doppio esemplare, che sarà firmato dai componenti la Commissione stessa, dal capitano e dal medico di bordo. Uno degli esemplari sarà conservato nell'ufficio di porto e l'altro sarà consegnato al capitano perché lo tenga fra le carte di bordi.
Nel caso che dalle dette verificazioni venisse a risultare imbarcato un numero di passeggieri superiore a quello di cui il piroscafo è capace, i passeggieri imbarcati in più saranno fatti sbarcare e l'armatore del piroscafo sarà responsabile delle spese occorrenti pel mantenimento dei medesimi fino al loro imbarco e pel loro rimpatrio se l'imbarco non potesse più aver luogo. Di tutto ciò sarà fatta menzione nel processo verbale.
Questo verbale dovrà essere compilato in tutte le sue parti in modo così chiaro e completo che dall'esame di esso si possano conoscere esattamente le condizioni nelle quali il piroscafo è partito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-65