RegolamentoSez. II

Art. 69

In vigore dal 11 dic 1897
Allorchè un bastimento nazionale od estero che imbarchi passeggieri nello Stato dichiari all'autorità marittima di partire per un viaggio di breve navigazione, com'è definito all' del presente regolamento, e consti invece all'autorità stessa che i passeggieri furono imbarcati per un viaggio di lunga navigazione, il bastimento nazionale od estero, salvo le pene disciplinari o contravvenzionali, a seconda dei casi, sarà assoggettato a tutte le condizioni per il trasporto dei passeggieri per viaggi di lunga navigazione, ed il bastimento estero dovrà prestare la cauzione in conformità del precedente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-69

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Art. 69 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo