Regolamento›Sez. II
Art. 64
In vigore dal 11 dic 1897
Indipendentemente dagli accertamenti di cui nel precedente articolo, in quei porti nei quali la visita ai passeggieri si fa in apposito locale a terra, la Commissione deve sorvegliare che il bastimento somministri al mattino, prima che cominci la visita di partenza, oltre il caffè, una quantità sufficiente di pane, di vino, di carne fredda e di formaggio, secondo le prescrizioni della tabella regolamentare per quel giorno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-64