RegolamentoSez. II

Art. 61

In vigore dal 7 dic 1898
Sarà cura della Commissione di verificare il ruolo di equipaggio per assicurarsi che il piroscafo abbia a bordo un sufficiente numero di persone addetto esclusivamente al servizio dei passeggieri, fra i quali un capostiva per ciascun locale dì alloggio. Sui piroscafi esteri dovrà essere imbarcato anche un interprete. Del risultato della verifica sarà fatto constare nel processo verbale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-61

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Art. 61 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo