Regolamento›Sez. II
Art. 59
In vigore dal 11 dic 1897
L'armatore ha l'obbligo di presentare in tempo utile alla Commissione una nota dei passeggieri redatta in conformità all'unito modulo D.
La Commissione se ne varrà per controllare l'identità delle persone a mano che le passano davanti, e, prima di permettere la partenza del piroscafo, curerà che vi siano riportati in calce i nomi delle persone che non partissero ed il numero totale dei passeggieri imbarcati. La nota, firmata dal Capitano, sarà conservata nell'ufficio di porto.
Il capitano dovrà avere a bordo un registro conforme al detto modulo, nel quale prima della partenza riporterà i nomi dei passeggieri imbarcati. Durante il viaggio egli dovrà tenerlo in corrente, annotandovi i passeggieri imbarcati nei successivi scali e segnandovi lo sbarco di quelli che lasciano la nave. Il Commissario governativo si accerterà con speciale cura che la tenuta di detto registro sia regolare.
La mancanza del Commissario governativo, il R. Console residente nello scalo d'approdo si farà presentare dal capitano un elenco dei passeggieri da sbarcare ed un elenco suppletivo dei passeggieri da imbarcare, contenente i loro nomi, la paternità, l'età, il luogo di nascita e di domicilio, la professione e la classe da occupare a bordo; e, dopo d'aver verificato per mezzo del verbale di visita e del relativo riepilogo che vi siano sufficienti piazze disponibili nelle singole classi, curerà che siano regolarmente segnati sul registro dei passeggieri i rispettivi sbarchi ed imbarchi e ne riassumerà le risultanze sul precitato riepilogo in calce al verbale di visita.
Storico versioni
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