RegolamentoSez. II

Art. 55

In vigore dal 11 dic 1897
La quantità dei viveri esistenti a bordo può essere comprovata dai recapiti doganali e dalla ispezione ai locali ed ai recipienti. Ma la Commissione ha sempre la facoltà di farli pesare e misurare. Essa deve immediatamente, e sotto la necessaria sorveglianza, fare sbarcare i viveri trovati guasti od alterati, il cui uso può essere nocivo alla salute dei passeggieri, e farli custodire in un locale della Capitaneria fino a che il bastimento sia partito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-55

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