Regolamento›Sez. II
Art. 55
In vigore dal 11 dic 1897
La quantità dei viveri esistenti a bordo può essere comprovata dai recapiti doganali e dalla ispezione ai locali ed ai recipienti.
Ma la Commissione ha sempre la facoltà di farli pesare e misurare.
Essa deve immediatamente, e sotto la necessaria sorveglianza, fare sbarcare i viveri trovati guasti od alterati, il cui uso può essere nocivo alla salute dei passeggieri, e farli custodire in un locale della Capitaneria fino a che il bastimento sia partito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-55