RegolamentoSez. II

Art. 53

In vigore dal 11 dic 1897
Se in seguito al parere dei periti la Commissione ordinasse lavori per una diversa sistemazione di cuccette o lavori di rinforzo o di riparazione intorno alle stesse, od altro; ovvero il ricambio o l'aumento di provviste, di viveri, di medicinali o di altri generi, essa deve fare, prima che il bastimento incominci l'imbarco dei passeggieri, una visita suppletiva per accertarsi che gli ordini dati siano stati puntualmente eseguiti. Del risultato di questa visita devesi far cenno nel citato processo verbale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-53

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Art. 53 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo