RegolamentoSez. II

Art. 48

In vigore dal 11 dic 1897
Le visite sono fatte da una Commissione composta di un ufficiale di porto (ed in casi eccezionali di un capitano di porto) colla qualità di presidente, di un medico di porto e di un ispettore o delegato di pubblica sicurezza in qualità di membri. Il funzionario di pubblica sicurezza compie tutte le mansioni relative al suo ufficio speciale e concorre a tutte le operazioni della Commissione, firmando gli atti relativi alla partenza del bastimento ed assumendo, insieme con gli altri membri, la responsabilità dell'operato della Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-48

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 48 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo