Regolamento›Sez. II
Art. 49
In vigore dal 11 dic 1897
Per l'opera prostata nelle due visite di cui all', spettano ai funzionari ed agenti governativi le seguenti indennità che saranno versate dall'armatore all'ufficio di porto:
Lire cinque al presidente ed a ciascuno dei membri della Commissione;
Lire due al funzionante da segretario ed a ciascun graduato di bassa forza;
Una lira a ciascuno degli altri individui di bassa forza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-49