RegolamentoSez. II

Art. 49

In vigore dal 11 dic 1897
Per l'opera prostata nelle due visite di cui all', spettano ai funzionari ed agenti governativi le seguenti indennità che saranno versate dall'armatore all'ufficio di porto: Lire cinque al presidente ed a ciascuno dei membri della Commissione; Lire due al funzionante da segretario ed a ciascun graduato di bassa forza; Una lira a ciascuno degli altri individui di bassa forza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-49

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