Regolamento›Sez. II
Art. 49
49 / 83In vigore dal 11 dic 1897
Per l'opera prostata nelle due visite di cui all', spettano ai funzionari ed agenti governativi le seguenti indennità che saranno versate dall'armatore all'ufficio di porto:
Lire cinque al presidente ed a ciascuno dei membri della Commissione;
Lire due al funzionante da segretario ed a ciascun graduato di bassa forza;
Una lira a ciascuno degli altri individui di bassa forza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-49