Regolamento›Sez. II
Art. 47
In vigore dal 11 dic 1897
Il capitano od armatore di un piroscafo che debba subire le due visite di cui tratta il precedente , dovrà prevenirne l'ufficio di porto almeno tre giorni prima di quello fissato per la partenza, e sempre in modo che la visita preliminare possa, di regola, aver luogo due giorni prima di quello fissato per la partenza.
Al preavviso dev'essere unita una nota indicante la qualità e la quantità delle provviste e del carbone.
La visita preliminare e quella definitiva non possono effettuarsi nello stesso giorno della partenza, salvo però in casi eccezionali, in cui la Commissione reputi ciò possibile in vista dell'esiguo numero di passeggieri da imbarcarsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-47