RegolamentoSez. II

Art. 43

In vigore dal 11 dic 1897
I piroscafi nazionali ed esteri, prima di essere addetti al trasporto di passeggieri in viaggi di lunga navigazione, saranno sottoposti ad un'ispezione speciale, non rinnovabile se non nel caso che l'autorità marittima ne riconoscesse la necessità. L'ispezione ai piroscafi esteri sarà fatta previa osservanza del disposto col 1° alinea dell'art. 91 del Codice per la marina mercantile, cioè con lettera di preavviso all'uffiziale consolare della nazione cui il piroscafo appartiene, nella quale saranno indicati il giorno e l'ora stabiliti. Se l'agente consolare non compare all'ora indicata, personalmente o per mezzo di un suo delegato, si procederà alla ispezione in di lui assenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-43

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