RegolamentoSez. II

Art. 44

In vigore dal 7 dic 1898
Gli armatori dei piroscafi dovranno presentare alla Commissione stessa, in doppio esemplare, i relativi piani per ogni corridoio in cui i passeggieri devono essere alloggiati. Su tali piani, redatti in iscala centesimale non minore dell'uno per cento, saranno indicati con esattezza, col sussidio di apposite leggende. Gli armatori dei piroscafi dovranno presentare alla Commissione stessa, in doppio esemplare, i relativi piani per ogni corridoio in cui i passeggieri devono essere alloggiati. Su tali piani saranno indicati con esattezza, col sussidio di apposite leggende: 1. la lunghezza, le larghezze e le altezze del ponte inferiore del corridoio, determinate col sistema Moorsom, per calcolarne la cubatura. Si terrà presente che, come è indicato dall', non si tien conto delle porzioni di altezze eccedenti metri 2,50; 2. lo spazio cubico di detto ponte; 3. i singoli boccaporti con le relative dimensioni e la indicazione dell'uso a cui sono destinati; 4. i locali occupati dalle macchine, dalle caldaie, dalle carbonaie, dalla cassa a fumo ecc. e dalle contropareti o dagli strati di materiali refrattari che eventualmente esistessero intorno a tali spazi, accennando per ciascuno la dimensioni e la destinazione; 5. tutti gli altri locali situati nel corridoio a cui il piano si riferisce, segnandone le dimensioni e l'uso; 6. la disposizione normale delle cuccette pei passeggieri; 7. i corridoi di passaggio fra esse o di accesso alle medesime, con l'indicazione per ciascuno della massima e minima larghezza; 8. le trombe a vento e gli altri apparecchi di ventilazione; 9. il numero degli ordini in cui sono disposte le cuccette nei diversi punti; 10. gli apparecchi di disinfezione e l'ospedale di bordo. Quando il corridoio sia diviso in più locali per mezzo di paratie, tutti i dati sopra accennati saranno forniti per ogni singolo locale. Anche per il ponte di coperta sarà presentato un piano su cui siano indicati tutti i locali esistenti sopra di esso, con l'indicazione dell'uso a cui sono destinati, e col compito dell'area libera per i pesseggieri di 3ª classe. Saranno pure forniti i dati relativi all'ubicazione e capacità delle casse d'acqua, della ghiacciaia e dei locali destinati a contenere i viveri e pel deposito dei bagagli dei passeggieri.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-44

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Art. 44 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo