RegolamentoSez. II

Art. 54

In vigore dal 11 dic 1897
La Commissione deve indicare nel processo verbale le dimensioni e lo spazio risultante dei singoli ambienti nei quali essa ha permesso la costruzione o il mantenimento delle cuccette. Se poi, per un ingombro qualunque, si dovesse fare dallo spazio totale qualche deduzione, la Commissione deve anche specificare la qualità e le dimensioni dell'ingombro. Deve pure verificare che, indipendentemente dagli anzidetti ambienti, vi siano sufficienti locali specialmente destinati ad alloggio dell'equipaggio e del personale di servizio, indicandone nel verbale l'ubicazione e la capacità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-54

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Art. 54 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo