RegolamentoSez. II

Art. 56

In vigore dal 11 dic 1897
Nella visita di partenza la Commissione accerta l'esistenza e la regolarità dei contratti d'imbarco, verifica la buona condizione di salute dell'equipaggio e dei singoli imbarcati, come pure la perfetta pulizia delle biancherie e degli altri effetti di vestiario dei passeggieri e dell'equipaggio, verifica la formazione dei ranci e provvede in genere all'adempimento di tutte le disposizioni vigenti sulla materia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-56

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Art. 56 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo