RegolamentoSez. II

Art. 63

In vigore dal 7 dic 1898
La Commissione deve accertarsi a bordo che i ranci siano stati regolarmente formati e distribuiti gli utensili relativi, e prendendo per base il registro dei ranci e i biglietti rilasciati ai capi-ranci verificherà saltuariamente che ad ogni passeggiere sia stata assegnata e distribuita la razione dei viveri che gli spetta a tenore delle vigenti disposizioni. Nel formare i ranci, i quali non potranno oltrepassare 8 razioni, si avrà cura di includere possibilmente tutti i membri di ciascuna famiglia in uno stesso rancio, completando quest'ultimo, ove occorra, con persone isolate.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-63

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Art. 63 Che approva il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. — Testo vigente | Portale Normativo