Regolamento›Sez. II
Art. 71
In vigore dal 11 dic 1897
All'arrivo nel porto estero di destinazione di un piroscafo che trasporti emigranti senza che vi sia imbarcato un Commissario governativo, ed all'arrivo in un porto del regno di navi con immigranti, l'autorità consolare e l'autorità marittima rispettivamente, tenendo presente il disposto degli articoli 87, 88, 89, 90, 91 e 92 del regolamento approvato col R. decreto 27 dicembre 1896, n. 584, manderanno a bordo un loro delegato, prima dello sbarco dei passeggieri, per verificare, mediante rigorosa inchiesta, se durante il viaggio siano state eseguite tutte le prescrizioni stabilite e constatare se gli armatori, capitani, equipaggi ed agenti d'emigrazione abbiano contravvenuto alle prescrizioni legislative e regolamentari ora vigenti ed a quelle che fossero in seguito stabilite a garanzia dell'igiene, della sicurezza e della bontà dei trasporti medesimi.
Di questa inchiesta verrà redatto processo verbale per gli effetti legali.
Storico versioni
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