RegolamentoSez. IV

Art. 76

In vigore dal 11 dic 1897
Non sono soggetti alle disposizioni di questo regolamento sul trasporto dei passeggieri i trasporti di truppe effettuati per qualsivoglia destinazione con regie navi o con bastimenti mercantili noleggiati dal Governo a suo esclusivo uso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-76

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