Regolamento›Sez. IV
Art. 77
In vigore dal 11 dic 1897
Il bastimento nazionale che imbarchi passeggieri in un porto estero sarà soggetto alle leggi e regolamenti dell'autorità locale sul trasporto dei passeggieri.
In difetto di queste leggi e regolamenti provvederà il regio console, accertando che il numero dei passeggieri imbarcati non sia superiore a quello accordato dal presente regolamento, anche ordinando una particolare ispezione tecnica e sanitaria se il bastimento abbia a compiere un viaggio di lunga navigazione e siangli fatti reclami per parte dei passeggieri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-77