Regolamento›Sez. IV
Art. 78
In vigore dal 11 dic 1897
Dal giorno in cui andrà in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati:
a) gli del regolamento che stabilisce gli attrezzi e corredi di cui devono essere muniti i bastimenti mercantili, approvato con R. Decreto 23 ottobre 1895, n. 671;
b) gli articoli 546 e seguenti fino al 587 inclusivo del regolamento per l'esecuzione del Codice per la marina mercantile, approvato con R. Decreto 20 novembre 1879, n. 5166, serie seconda;
c) gli e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanità marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636.
d) il R. decreto 15 gennaio 1891, n. 52, che stabilisce i medicinali, gli oggetti da medicatura, ecc., di cui debbono essere forniti i bastimenti addetti al trasporto di passeggieri in viaggi di lunga navigazione;
e) il R. decreto 15 gennaio 1891, n. 53, relativo alla razione viveri per i passeggieri imbarcati su bastimenti di lunga navigazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-78