RegolamentoSez. IV

Art. 83

In vigore dal 11 dic 1897
Salva l'applicazione delle maggiori pene che fossero portate dal codice penale e da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni d'ordine sanitario del presente regolamento sono punite, a norma dell' della legge 22 dicembre 1888 n. 5849 sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, con pene pecuniarie da lire 5 a lire 500, e le altre infrazioni colle pene stabilite dall'art. 1073 del Regolamento 20 novembre 1879 n. 5166 per l'esecuzione del codice per la marina mercantile. D'ordine di S. M. Il Ministro della Marina B. BRIN. Il Ministro dell'Interno RUDINÌ. Il Ministro degli Affari Esteri VISCONTI VENOSTA. Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti G. COSTA. --------------- (Seguono le tabelle A, B, C, che determinano i medicinali ed oggetti di medicatura, gli apparecchi, gli strumenti chirurgici, le razioni di viveri pei passeggieri, ecc., per i bastimenti di commercio che trasportano passeggieri per un viaggio di lunga navigazione; e i moduli delle note dei passeggieri).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-r-83

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