Art. 1

In vigore dal 11 dic 1897
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il capo VIII titolo 2° del testo unico del codice per la marina mercantile; Visto il capo XVIII titolo 2° del regolamento per la esecuzione di detto codice, approvato con Nostro decreto del 20 novembre 1879 n. 5166 (serie 2ª); Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con decreto del 29 settembre 1895 n. 636; Udito il parere del Consiglio di Stato, del Consiglio Superiore di Marina e del Comitato pei disegni delle navi; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato della Marina, dell'Interno, degli Affari Esteri e di Grazia e Giustizia e dei Culti; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri della Marina, dell'Interno, degli Affari Esteri e di Grazia e Giustizia e dei Culti, che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 maggio 1897. UMBERTO. B. Brin. Rudinì. Visconti Venosta. G. Costa. Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;178#art-rd-1

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